CONTRATTO

 

PREMESSA

I Viaggi presentati in questo programma sono organizzati da PROMOZIONE VACANZE W.T.O. S.r.l. Via Marchese Ugo n. 52 Palermo CCIAA 242151 P.I. 05217442824, titolare della licenza n° 1446/S2-TUR, rilasciata dall’Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti di Palermo in data 06/05/2004 e sono coperti, per la responsabilità civile nei confronti dei Clienti, ai sensi dell’art. 20 D.lgs 111/1995 da assicurazione stipulata con la MONDIAL ASSISTANCE ITALIA Spa tramite A. FLACCOMIO BROKER di Palermo, Via XII Gennaio n. 1/G, tel. +39091-6622251 fax +39091 - 333341, polizza RCT-RCO Nr. 4188506L.  tramite A. FLACCOMIO BROKER di Palermo, Via XII Gennaio n. 1/G, tel. +39091-6622251 fax +39091-333341, polizza RCT- RCO depositata presso la nostra sede.

 

1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 2 D.lgs 111/1995 i pacchetti turistici hanno ad oggetto, i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico”.

 

2. FONTI DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, é regolato dalle condizioni generali che seguono, dalle clausole e comunicazioni contenute nella documentazione di viaggio consegnata al Cliente, dal Decreto Legislativo n° 111 del 17 marzo 1995, dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 Dicembre 1977, n° 1084, nonché dalle previsioni in materia del codice civile in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto e dalla normativa richiamata.

 

3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l'Organizzatore invierà conferma scritta, anche a mezzo sistema telematico, al Cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. L’agenzia di viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al Cliente, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente periodo. Si da atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'Organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV, oltre che di Venditore ex art. 4 D.lgs 111/95, acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. L’Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.lgs 111/95, è tenuto a fornire al Cliente le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

 

4. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto e potrà in qualunque momento subire modificazioni in conseguenza della variazione del costo di trasporto, del carburante, di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, quali quelli di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti nonché del tasso di cambio applicato. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data indicata nella scheda tecnica sotto riportata e saranno a carico del Cliente. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comunque, essere variato nei 20 giorni precedenti la data prevista per la partenza.

 

5. PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione oltre le spese di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare all'atto delle iscrizioni. Il mancato incasso da parte dell'organizzatore del saldo del viaggio, alle scadenze  stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

 

6. RECESSO E SOSTITUZIONI

Il Cliente potrà recedere dal contratto senza pagare il corrispettivo del recesso nelle seguenti ipotesi: A) Aumento del prezzo di cui al precedente art. 4 in misura eccedente il 10%; B) Modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato: a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, modifica della categoria dell'albergo nel caso in cui fosse proposta una categoria inferiore), proposto dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata espressamente dal Cliente. Nei casi di cui al precedente comma, il Cliente ha alternativamente diritto:

a) ad usufruire di altro pacchetto turistico, tra quelli proposti dall'Organizzatore, di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza dì prezzo;

 

b) al rimborso della parte di prezzo già corrisposto e materialmente incassata dall'organizzatore. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Il Cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento o modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore s’intenderà accettata. Il Cliente che recede dal contratto prima della partenza ed al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi, avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto delle spese di iscrizione e delle penalità qui di seguito indicate: 10% della quota, dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima di quello della partenza; 25% della quota da 29 a 21 giorni lavorativi prima di quello della partenza; 50% della quota da 20 a 11 giorni lavorativi prima di quello della partenza; 75% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima di quello della partenza. Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità. insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali dì espatrio. Ai fini del calcolo dei giorni non si computa quello dell'avvenuta ricezione, da parte dell'Organizzatore, della comunicazione di recesso.

Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto. ai visti, ai certificati sanitari, sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinunciatario;

c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione ovvero preventivamente a seguito di sua specifica richiesta. Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi dì cui alla lettera c) del presente articolo.

d) oltre alle penali sopra indicate saranno addebitate ed applicate al cliente rinunciatario  tutte le penali inerenti a tutti quei servizi turistici,  ivi compresa eventuali biglietti inerenti il viaggio a tariffe non rimborsabili ed emessi antecedentemente alla comunicazione da parte del cliente consumatore della sua  volontà di recesso dal contratto di viaggio.   

                                                                                                                             

7. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il Cliente potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e secondo le modalità di cui al successivo terzo comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto imputabile al Cliente. Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo. L'Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al cliente il doppio di quanto effettivamente pagato dal cliente e materialmente incassato dall'Organizzatore, a meno che il recesso dell'Organizzatore dipenda da cause di forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sempre che, in quest’ultimo caso, l’Organizzatore ne abbia informato il Cliente almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza nonché dalla mancata accettazione da parte del Cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'Organizzatore ai sensi dell'art. 13 comma 1° D.Lgs. 111/95. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Cliente sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6 quarto comma.

 

8. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Qualsiasi modifica significativa da parte dell'Organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all'accettazione del Cliente. Le modifiche richieste dal Cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano l'Organizzatore.

 

9. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO DOPO LA PARTENZA

Ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 111/1995, qualora, dopo la partenza, l'Organizzatore sia nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi previsti in contratto, sarà tenuto a predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Cliente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal Cliente per serie e giustificate ragioni, l'Organizzatore dovrà fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità dei mezzi e dei posti reperibili e a risarcire nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

10. SCIOPERI - SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - AVVENIMENTI BELLICI - DISORDINI CIVILI E MILITARI - SOMMOSSE - ERUZIONI VULCANICHE ED ALTRE CALAMITA' NATURALI - SACCHEGGI - ATTI DI TERRORISMO

Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori e alla Promozione Vacanze WTO, così come il fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ed il caso fortuito. Eventuali spese supplementari sostenute dal Cliente non saranno, pertanto, rimborsate, né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Inoltre la Promozione Vacanze WTO non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito. Sono comunque fatti salvi gli eventuali indennizzi corrisposti da terzi in favore del Cliente.

 

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienze. Il Cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Cliente comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

 

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti autorità dei paesi anche membri dell’U.E., cui il servizio si riferisce, Promozione Vacanze WTO si riserva la facoltà di fornire, in catalogo o depliant, una propria classificazione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione econseguente accettazione della stessa da parte dei Clienti.

 

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Cliente per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

 

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzazione risponde dei danni arrecati al Cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate in proprio che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

 

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione per danni alla persona non può essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui adempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; La Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV. In ogni caso quanto eventualmente dovuto da Promozione Vacanze WTO sarà al netto di quanto già corrisposto da terzi.

 

16. ASSICURAZIONI

Al momento dell'iscrizione al viaggio, e se non espressamente compresa nel prezzo del pacchetto turistico, sarà possibile, ed è anzi espressamente consigliato, stipulare una speciale polizza assicurativa integrata contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, nonché contro infortuni malattia rimpatrio e bagagli, secondo le condizioni generali previste dalla polizza della Compagnia  di assicurazione convenzionata con l’Organizzatore e riportate nelle pagine apposite del presente catalogo.

 

17. CORRISPONDENTI LOCALI

Il Cliente in caso di problemi deve contattare il corrispondente locale della Promozione Vacanze WTO. Il corrispondente è responsabile dei servizi in loco e deve essere informato di tutte le modifiche o annullamento, qualsiasi ne sia la causa.

 

18. RECLAMI E DENUNCE

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2° D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità ed i vizi dei pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora il reclamo sia presentato nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al Cliente l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Cliente.

 

19. FONDO DI GARANZIA

È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di garanzia cui il Cliente può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 111/1995), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/1999 n. 349.

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

            A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 2.; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc. ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (vendite, soggiorno ecc. ecc.).

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.

VOLI: ORARI E CALENDARI PARTENZE

Per ciascuna destinazione, sono pubblicati i giorni di effettuazione e gli orari dei voli (espressi in ore locali) che sono da intendersi come indicativi e non costituiscono parte del contratto, in quanto soggetti a variazione da parte delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. Promozione Vacanze non è responsabile di eventuali danni o maggiorispese che da ciò possono derivare. Promozione Vacanze potrà sostituire secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia Aerea pubblicati con altri di pari qualità. Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo necessità, l’aeromobile previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. Per orari definitivi, scali non previsti, convocazione e luogo di ritrovo,, riferirsi a quanto specificato nei documenti prima della partenza. Il Cliente è inoltre pregato di mettersi in contatto con la propria Agenzia di Viaggi nella settimana precedente la partenza per la conferma definitiva della convocazione. E’ possibile ottenere informazioni on line sugli orari dei voli speciali consultando il nostro sito: www.promozionevacanze.it alla sezione “I nostri voli Charter”.

 

Organizzazione tecnica:

Promozione Vacanze - Foto: Mimmo Valenti, Alessandro Gerbino e Archivio Promozione Vacanze WTO.

Scheda tecnica:

Tutte le quote in questo catalogo si basano su tariffe aeree aggiornate al 1° Marzo 2008.

TIMBRO AGENZIA
Autorizzazione Assessorato Turismo Richiesta

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