CONTRATTO
PREMESSA
I Viaggi presentati in questo programma sono organizzati da PROMOZIONE
VACANZE W.T.O. S.r.l. Via Marchese Ugo n. 52 Palermo CCIAA 242151 P.I.
05217442824, titolare della licenza n° 1446/S2-TUR, rilasciata dall’Assessorato
Turismo, Comunicazioni e Trasporti di Palermo in data 06/05/2004 e sono coperti,
per la responsabilità civile nei confronti dei Clienti, ai sensi dell’art. 20
D.lgs 111/1995 da assicurazione stipulata con la MONDIAL ASSISTANCE ITALIA Spa
tramite A. FLACCOMIO BROKER di Palermo, Via XII Gennaio n. 1/G, tel.
+39091-6622251 fax +39091 - 333341, polizza RCT-RCO Nr. 4188506L. tramite A.
FLACCOMIO BROKER di Palermo, Via XII Gennaio n. 1/G, tel. +39091-6622251 fax
+39091-333341, polizza RCT- RCO depositata presso la nostra sede.
1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 2 D.lgs 111/1995 i pacchetti turistici hanno ad oggetto, i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico”.
2. FONTI DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, é regolato dalle
condizioni generali che seguono, dalle clausole e comunicazioni contenute nella
documentazione di viaggio consegnata al Cliente, dal Decreto Legislativo n° 111
del 17 marzo 1995, dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa
esecutiva con legge 27 Dicembre 1977, n° 1084, nonché dalle previsioni in
materia del codice civile in quanto non derogate dalle previsioni del presente
contratto e dalla normativa richiamata.
3. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in
ogni sua parte e sottoscritta dal cliente che ne riceverà copia. L'accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
e nel luogo dal quale l'Organizzatore invierà conferma scritta, anche a mezzo
sistema telematico, al Cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. L’agenzia
di viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al
Cliente, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 111/95, copia del contratto solo se già
in possesso della conferma di cui al precedente periodo. Si da atto che
l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'Organizzatore la veste
giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV, oltre che di Venditore ex
art. 4 D.lgs 111/95, acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente
quale mandatario del suo cliente mandante. L’Organizzatore, in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.lgs 111/95, è tenuto
a fornire al Cliente le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto e potrà in
qualunque momento subire modificazioni in conseguenza della variazione del costo
di trasporto, del carburante, di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici, quali quelli di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli
aeroporti nonché del tasso di cambio applicato. Per tali variazioni si farà
riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data
indicata nella scheda tecnica sotto riportata e saranno a carico del Cliente. Il
prezzo stabilito nel contratto non potrà, comunque, essere variato nei 20 giorni
precedenti la data prevista per la partenza.
5. PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della
quota di partecipazione oltre le spese di iscrizione. Il saldo dovrà essere
versato 20 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 20
giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare
all'atto delle iscrizioni. Il mancato incasso da parte dell'organizzatore del
saldo del viaggio, alle scadenze stabilite, costituisce clausola risolutiva
espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto
salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
6. RECESSO E SOSTITUZIONI
Il Cliente potrà recedere dal contratto senza pagare il corrispettivo del
recesso nelle seguenti ipotesi: A) Aumento del prezzo di cui al precedente art.
4 in misura eccedente il 10%; B) Modifica significativa di altro elemento
essenziale del contratto (tale intendendosi qualunque variazione su elementi
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato: a titolo esemplificativo, ma
non esclusivo, modifica della categoria dell'albergo nel caso in cui fosse
proposta una categoria inferiore), proposto dall'Organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
espressamente dal Cliente. Nei casi di cui al precedente comma, il Cliente ha
alternativamente diritto:
a) ad usufruire di altro pacchetto turistico, tra quelli proposti
dall'Organizzatore, di importo equivalente o, se non disponibile, superiore
senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della
differenza dì prezzo;
b) al rimborso della parte di prezzo già corrisposto e materialmente incassata
dall'organizzatore. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Il
Cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta
di aumento o modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore s’intenderà accettata. Il
Cliente che recede dal contratto prima della partenza ed al di fuori delle
ipotesi elencate ai precedenti commi, avrà diritto al rimborso della somma
versata, al netto delle spese di iscrizione e delle penalità qui di seguito
indicate: 10% della quota, dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni
lavorativi prima di quello della partenza; 25% della quota da 29 a 21 giorni
lavorativi prima di quello della partenza; 50% della quota da 20 a 11 giorni
lavorativi prima di quello della partenza; 75% della quota da 10 a 3 giorni
lavorativi prima di quello della partenza. Nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o
decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità.
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali dì espatrio. Ai
fini del calcolo dei giorni non si computa quello dell'avvenuta ricezione, da
parte dell'Organizzatore, della comunicazione di recesso.
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto. ai visti, ai certificati
sanitari, sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da
rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal
Cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto
della comunicazione della cessione ovvero preventivamente a seguito di sua
specifica richiesta. Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere
la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile
con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi dì
cui alla lettera c) del presente articolo.
d) oltre alle penali sopra indicate saranno addebitate ed applicate al
cliente rinunciatario tutte le penali inerenti a tutti quei servizi turistici,
ivi compresa eventuali biglietti inerenti il viaggio a tariffe non rimborsabili
ed emessi antecedentemente alla comunicazione da parte del cliente consumatore
della sua volontà di recesso dal contratto di viaggio.
7. ANNULLAMENTO DEL
PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la propria
impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il Cliente
potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del
precedente art. 6 e secondo le modalità di cui al successivo terzo comma, sempre
che l'annullamento non dipenda da fatto imputabile al Cliente. Il cliente può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o
nel Programma fuori catalogo. L'Organizzatore che annulla il pacchetto
turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.,
restituirà al cliente il doppio di quanto effettivamente pagato dal cliente e
materialmente incassato dall'Organizzatore, a meno che il recesso
dell'Organizzatore dipenda da cause di forza maggiore, caso fortuito e mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sempre che, in quest’ultimo
caso, l’Organizzatore ne abbia informato il Cliente almeno 20 giorni prima della
data prevista per la partenza nonché dalla mancata accettazione da parte del
Cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte
dall'Organizzatore ai sensi dell'art. 13 comma 1° D.Lgs. 111/95. La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il Cliente sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente
art. 6 quarto comma.
8. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Qualsiasi modifica significativa da parte dell'Organizzatore, del pacchetto o di
un suo elemento essenziale è sottoposta all'accettazione del Cliente. Le
modifiche richieste dal Cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano
l'Organizzatore.
9. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO DOPO LA PARTENZA
Ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 111/1995, qualora, dopo la partenza,
l'Organizzatore sia nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi previsti
in contratto, sarà tenuto a predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del Cliente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal Cliente per
serie e giustificate ragioni, l'Organizzatore dovrà fornire, senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità dei mezzi e dei posti reperibili e a
risarcire nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SCIOPERI - SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - AVVENIMENTI
BELLICI - DISORDINI CIVILI E MILITARI - SOMMOSSE - ERUZIONI VULCANICHE ED ALTRE
CALAMITA' NATURALI - SACCHEGGI - ATTI DI TERRORISMO
Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono
imputabili ai vettori e alla Promozione Vacanze WTO, così come il fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ed il caso fortuito. Eventuali
spese supplementari sostenute dal Cliente non saranno, pertanto, rimborsate, né
tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non
fossero recuperabili. Inoltre la Promozione Vacanze WTO non è responsabile del
mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei,
marittimi e terrestri dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito. Sono
comunque fatti salvi gli eventuali indennizzi corrisposti da terzi in favore del
Cliente.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle
loro inadempienze. Il Cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il Cliente comunicherà altresì per iscritto
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che
potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga
espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti autorità dei paesi anche membri dell’U.E., cui il servizio si
riferisce, Promozione Vacanze WTO si riserva la facoltà di fornire, in catalogo
o depliant, una propria classificazione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione econseguente accettazione della stessa da parte dei
Clienti.
13. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Cliente per l'inadempimento
da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzazione risponde dei danni arrecati al Cliente a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate in proprio che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Cliente (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il Venditore presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi
o convenzioni sopra citate.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione per danni alla persona non può essere
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali
in riferimento alle prestazioni il cui adempimento ne ha determinato la
responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all’Aja nel 1955; La Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli
albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di
Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso
il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare
l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto
dall’art. 13 n° 2 CCV. In ogni caso quanto eventualmente dovuto da Promozione
Vacanze WTO sarà al netto di quanto già corrisposto da terzi.
16. ASSICURAZIONI
Al momento dell'iscrizione al viaggio, e se non espressamente compresa nel
prezzo del pacchetto turistico, sarà possibile, ed è anzi espressamente
consigliato, stipulare una speciale polizza assicurativa integrata contro le
penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, nonché
contro infortuni malattia rimpatrio e bagagli, secondo le condizioni generali
previste dalla polizza della Compagnia di assicurazione convenzionata con
l’Organizzatore e riportate nelle pagine apposite del presente catalogo.
17. CORRISPONDENTI LOCALI
Il Cliente in caso di problemi
deve contattare il corrispondente locale della Promozione Vacanze WTO. Il
corrispondente è responsabile dei servizi in loco e deve essere informato di
tutte le modifiche o annullamento, qualsiasi ne sia la causa.
18. RECLAMI E DENUNCE
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2° D. Lgs. 111/95,
deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le
difformità ed i vizi dei pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua
organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del
previsto rientro presso la località di partenza. Qualora il reclamo sia
presentato nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore
deve prestare al Cliente l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine
di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere
l’Organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi,
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Cliente.
19. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle
Attività Produttive il Fondo di garanzia cui il Cliente può rivolgersi (ai sensi
dell'art. 21 D.lgs. 111/1995), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a)
rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il
fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasioni di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento
del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/1999 n. 349.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione di viaggio.
B) CONDIZIONI
DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.
2.; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11;
art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc. ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(vendite, soggiorno ecc. ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto
1998 n. 269
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all'estero.
VOLI: ORARI E
CALENDARI PARTENZE
Per ciascuna destinazione, sono pubblicati i giorni di effettuazione e gli orari
dei voli (espressi in ore locali) che sono da intendersi come indicativi e non
costituiscono parte del contratto, in quanto soggetti a variazione da parte
delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. Promozione Vacanze non è
responsabile di eventuali danni o maggiorispese che da ciò possono derivare.
Promozione Vacanze potrà sostituire secondo necessità l’aeromobile o la
Compagnia Aerea pubblicati con altri di pari qualità. Le Compagnie Aeree si
riservano il diritto di sostituire, secondo necessità, l’aeromobile previsto con
altro di pari qualità, di loro proprietà o di altra compagnia. Eventuali
variazioni possono riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. Per
orari definitivi, scali non previsti, convocazione e luogo di ritrovo,,
riferirsi a quanto specificato nei documenti prima della partenza. Il Cliente è
inoltre pregato di mettersi in contatto con la propria Agenzia di Viaggi nella
settimana precedente la partenza per la conferma definitiva della convocazione.
E’ possibile ottenere informazioni on line sugli orari dei voli speciali
consultando il nostro sito: www.promozionevacanze.it alla sezione “I nostri voli
Charter”.
Organizzazione
tecnica:
Promozione Vacanze - Foto: Mimmo Valenti, Alessandro Gerbino e Archivio
Promozione Vacanze WTO.
Scheda tecnica:
Tutte le quote in questo catalogo si basano su tariffe aeree aggiornate al 1°
Marzo 2008.
TIMBRO AGENZIA
Autorizzazione Assessorato Turismo Richiesta
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