POLIZZA AMITOUR
Riportiamo
un’estratto in
sintesi delle coperture assicurative previste per tutti i nostri clienti. La
polizza è depositata presso i nostri uffici e le condizioni integrali di
assicurazione, sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà
consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente agli altri
documenti di viaggio.
RIMBORSO SPESE
MEDICHE DA MALATTIA O INFORTUNIO
DURANTE IL VIAGGIO Art.
1 – Rimborso spese mediche da infortunio e malattiaNel
limite dei massimali pari ad € 1.000,00
in Italia , € 5.000,00
in Europa ed € 7.500,00
nel Mondo per Assicurato verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante
il viaggio, conseguenti ad infortunio o malattia verificatosi durante il periodo
di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a
seguito di infortunio e con il limite di Euro 200,00, ricoveri ospedalieri,
interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.In caso di ricovero
ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato,
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.Resta comunque a carico
dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto,
l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative
franchigie.Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l’Assicurato deve
richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
INTEGRAZIONE DEL MASSIMALE
In
caso di viaggi con destinazione Mondo è possibile anzi consigliabile stipulare
una ulteriore copertura assicurativa al fine di elevare il
massimale ad
€ 100.000,00
per assicurato. Art.
2 – Franchigia e scoperto Per
ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di
€ 50,00 che rimane a carico
dell'Assicurato.Per i sinistri con importo superiore ad
€ 1.000,00 in caso di mancata
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia
in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso
bonifico bancario o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25%
dell’importo da rimborsare con un minimo di
€ 50,00.Resta inteso che nessun
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di
dimostrarel’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico
bancario o Carta di credito. Art.
3 - Esclusioni Oltre
alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per
cure fisioterapiche, infermieristiche, e per l'eliminazione di difetti fisici
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed
apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura
estetica. DOPO
IL VIAGGIO Le
spese mediche sostenute dopo il termine del viaggio, per i soli casi di
infortuni verificatisi durante il viaggio
saranno rimborsate nel limite di
€ 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di
rientro. Art.
1 - Franchigia Per
ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di
€ 50,00 che rimane a carico
dell'Assicurato. Art.
2 - Esclusioni Oltre
alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per
cure fisioterapiche, infermieristiche, e per l'eliminazione di difetti fisici
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed
apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura
estetica.
ASSISTENZA ALLA
PERSONA
La
Società si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed
attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui
l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una
malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in
denaro od in natura: q
Consulenza medica telefonicaq
Invio di un medico in Italia in casi di urgenzaq
Segnalazione di un medico all'estero
q
Trasporto sanitario organizzato
q
Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
q
Trasporto della salmaq
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazioneq
Assistenza ai minoriq
Rientro del viaggiatore convalescente
q
Prolungamento del soggiorno
q
Invio urgente di medicinali all'esteroq
Interprete a disposizione all'estero fino a € 1.000,00q
Anticipo spese di prima necessita' fino a € 8.000,00q
Rientro anticipatoq
Spese telefoniche/telegraficheq
Trasmissione messaggi urgentiq
Spese di soccorso ricerca e di recupero fino a € 1.500,00q
Anticipo cauzione penale all'estero fino a € 25.000,00
IL serviziO di TELECONSULTO Medico DI ASSISTENZA ALL’ESTERO
“TRAVEL CARE”
L’Assicurato
in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una
delle strutture sanitarie dotate delle stazioni di telemedicina Net
for Care (*), ha la possibilità di
ricevere un teleconsulto medico specialistico “online” direttamente da primarie
strutture sanitarie italiane e internazionali.
Net for Care è la piattaforma
tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in
rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la
Centrale Operativa della società permettendo all’assicurato di accedere a
servizi di consulenza medico-specialistica on line.
BAGAGLIO
Art.
1 - Oggetto dell'assicurazione La
Società garantisce entro i massimali pari ad
€ 300,00 in Italia ed
€ 500,00 all’Estero: - il
bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina
nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore. - entro i predetti massimali,
ma comunque con il limite di € 300,00
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto,
della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente
nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; - entro i predetti
massimali ma comunque con il limite di
€ 300,00 a persona, il rimborso
delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità,
sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna
da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione
dell'Assicurato stesso. Art.
2 - Limitazioni Ferme
le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di
€ 500,00 per singolo
oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose,
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso;apparecchiature
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.I
corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono
considerati quali unico oggetto. Art.
3 - Esclusioni Oltre
alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i
danni derivanti da:a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché
dimenticanza;b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti
di fabbricazione ed eventi atmosferici;c) le rotture e danni al bagaglio a meno
che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal
vettore.;d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta
chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di
motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto
dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a
chiave in parcheggio custodito;e) denaro, carte di credito, assegni,
titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro
documento di viaggio;f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro
oggetto prezioso lasciati incustoditi.g) i beni acquistati durante il viaggio
senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).h) i beni che,
diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di
trasporto, incluso il vettore aereo; Art.
4 - Criteri di risarcimento Il
rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o
ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno,
diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.Per i beni
acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo
se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa. Art.
5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistroPena la
perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare
denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i
danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata
all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT).